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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo.

        La ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie non comporta oneri finanziari in quanto gli adempimenti assunti risultano coperti dallo stanziamento previsto per il finanziamento della legge n. 482 del 1999.
        Le disposizioni introdotte dalla Convenzione non necessitano di norme di adeguamento interno, salvo quanto disposto dall'articolo 4, in quanto interamente coperte dalla normativa nazionale.
        È inserita nel disegno di legge la previsione che la Repubblica italiana dichiara che le lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono considerate lingue minoritarie sul proprio territorio, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
        L'elencazione delle minoranze viene specificata in conformità a quanto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale Carta, la Repubblica italiana applicherà a queste lingue i seguenti paragrafi scelti fra le disposizioni contenute nella parte III della Carta:

 

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Dichiarazioni:

        In aggiunta a tali paragrafi, soltanto per la minoranza croata, si applica la lettera a) dell'articolo 14, in quanto la relativa misura è prevista dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze, ratificato ai sensi della legge 23 aprile 1998, n. 129.

        Per le lingue delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati individuati gli ulteriori paragrafi, corrispondenti alle disposizioni vigenti più favorevoli dei rispettivi statuti.

        Naturalmente, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della Carta, ulteriori paragrafi più favorevoli relativi alle minoranze di confine, potranno essere accettati.